GEOSCAMBIO

La Terra, intesa come sorgente di energia geotermica, può essere considerata una risorsa energetica illimitata. Il flusso di calore naturale prodotto all'interno della Terra, e trasferito in superficie, è strettamente legato alla natura della crosta terrestre e può variare sensibilmente a seconda del territorio che si considera. Grazie alla sua inerzia termica, già pochi metri sotto la superficie, il terreno risente in modo decisamente attenuato delle fluttuazioni termiche giornaliere e stagionali dell'aria; infatti la temperatura del terreno, a queste profondità si può considerare costante per tutto l'arco dell'anno. E' possibile perciò estrarre calore dal terreno durante l'inverno e riscaldare così un edificio, e cedere calore al medesimo in estate per raffrescarlo. Gli impianti geotermici di climatizzazione producono acqua per il riscaldamento e acqua calda sanitaria, nonché acqua fredda per il raffreddamento, eliminando così i costi e le emissioni connessi all'uso dei combustibili fossili. L'utilizzo dell'espressione "Sistema di Geoscambio" evidenzia questo processo di scambio di energia termica da e verso il sottosuolo.

Miniere e risorse geotermiche (L.R. 11/01 art. 48)

  • Funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma (di cui al DPR 128/59)
  • L’attività del servizio si concretizza con la vigilanza, nonché applicazione di norme di carattere tecnico e antinfortunistico, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle perforazioni

Geoscambio (Piano di Tutela delle Acque -PTA- art. 31 comma 3)

  • Autorizzazioni alla realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedono movimentazione di acqua di falda di cui al comma 3 art. 31 PTA, allegato D alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012

Nel luglio 2011 è entrato in vigore il “Regolamento provinciale per la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedono movimentazione di acqua di falda”, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.47 del 24/05/11, esecutiva dal 17/6/2011 (prot. n. 42846 del 21/06/2011)

La domanda di autorizzazione è scaricabile nell'apposita sezione del sito della Città Metropolitana di Venezia.

ATTENZIONE: ai sensi del decreto 30 settembre del 2022 si considera attività di edilizia libera la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
  • gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, nè comportando modifiche delle destinazioni d'uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna
  • la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.